Da normativa vigente, tra fine ottobre e febbraio sono emessi bollettini per la gestione del divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati in Zona Vulnerabile da Nitrati (ZVN).
Il Friuli Venezia Giulia è suddiviso in aree meteo (A, B, C, D, E, F) con peculiari condizioni pedoclimatiche. In relazione all’andamento meteo, bollettini sono emessi per le aree meteo entro cui ricadono Comuni in ZVN: aree A, B, C, D.
Ai fini del rispetto di 90 giorni di divieto totali, al netto di 62 gg fissi e continuativi tra il 01.12 e il 31.01, i restanti 28 gg di divieto sono imposti a novembre e febbraio di ogni annata con bollettini di divieto / permesso, nel rispetto di tutti gli altri divieti del RFA, per applicazioni di fertilizzanti azotati di cui al RFA, art.32, c.1, lett.b), seguenti punti:
- concimi azotati e ammendanti di cui al D.Lgs. 75/2010;
- letami e usi diversi da quelli di cui all'art. 32, c.1, lett.a) del RFA (letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, se utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati e in pre-impianto di colture orticole) e materiali equiparati ai letami (tra cui il digestato separato palabile), ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di s.s. >65%;
- liquami e materiali ad essi equiparati (tra cui i digestati non palabili) e acque reflue, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono
almeno una delle seguenti opzioni:
- 3.1. presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti;
- 3.2. suoli con residui colturali. Il requisito di presenza di residui colturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura e insilamento;
- 3.3. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;
- 3.4. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, tra le quali colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.
Si richiama, per quanto non gestito da bollettini agrometeo, che l'art.32, c.1, lett.c) del RFA impone invece il divieto continuativo di 120 giorni totali, dal 01.11 al 28.02 di tutti gli anni, per distribuzioni di:
- liquami e materiali a essi equiparati e acque reflue, nei terreni con coltivazioni e condizioni colturali diverse da quelle di cui alla lett.b) p.to 3) su riportato (NO copertura vegetativa NO residui colturali);
- deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.
Per ogni area meteo, il bollettino è emesso nel primo pomeriggio delle giornate di martedì, giovedì e domenica.